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regolamento fase triangolare

dal C.U. N° 48 del 16/04/2015

” Regolamento:
Ogni squadra del Triangolare incontrerà le altre due, una di queste in casa e l’altra in trasferta. Nella seconda giornata riposerà la squadra che ha vinto la prima gara ovvero, in caso di pareggio, quella che ha giocato in trasferta. Nella terza giornata si disputeranno le gare fra le squadre del triangolare che non si sono incontrate nelle due giornate precedenti.
In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre del Triangolare, la società vincente sarà quella che vanterà la migliore differenza reti ed in caso di ulteriore parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti; persistendo ancora parità si procederà al sorteggio alla presenza delle Società interessate.

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Si ricorda che, come anche stabilito dall’art.19, n°13 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare della fase dei “play off (Triangolari), le ammonizioni irrogate nel corso delle gare dei “quadrangolari” della seconda fase del Campionato in oggetto, non hanno efficacia e vengono pertanto azzerate. Pertanto, in dette fasi, i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica alla seconda ammonizione inflitta dall’Organo di Giustizia Sportiva.

Resta naturalmente inteso che dovranno essere scontate tutte le squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo comprese quelle per recidività in ammonizioni. “

Posticipo gara

Dal comunicato ufficiale:

Camp. Juniores Prima fase – girone A: la gara ANDROMEDA – SERRAMANNA del 07.02.2015, rinviata d’ufficio causa ordinanza del Comune di Siurgus Donigala verrà disputata, giovedì 12 febbraio 2015, alle ore 17,15.

Camp. Juniores Prima fase – girone A: la gara SEUI ARCUERI – ORROLESE del 07.02.2015, rinviata d’ufficio causa inagibilità del campo di gioco (allerta meteo), verrà recuperata per accordi intercorsi tra le società interessate, mercoledì 11 febbraio 2015, alle ore 15,00.

Decisione del giudice sportivo

Riportiamo, integralmente, la decisione del Giudice Sportivo, riferita alla gara del 29/11/2014 SERRAMANNA CALCIO – ANDROMEDA, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 04/12/2014.

Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, rileva che:
– al 40′ del secondo tempo il direttore di gara notificava la seconda
ammonizione a carico del calciatore Gessa Antonio (Andromeda);
– dopo la notifica del predetto provvedimento disciplinare, il calciatore Gessa Antonio si dirigeva con fare minaccioso verso l’arbitro e colpiva quest’ultimo con due violenti pugni che lo attingevano al collo e all’altezza dell’orecchio sinistro e lo facevano temporaneamente vacillare, provocandogli nel contempo forte dolore e sensazione di vertigini, nausea e stordimento;
– il direttore di gara, a questo punto, veniva soccorso dai dirigenti e dai calciatori della società Serramanna, che lo proteggevano mentre il Gessa veniva allontanato dal campo dai suoi compagni di squadra;
quindi, attesi alcuni minuti, l’arbitro veniva scortato all’interno degli
spogliatoi dall’osservatore arbitrale e da un carabiniere in borghese,
intervenuti anch’essi in suo soccorso;
– in conseguenza dell’accaduto, l’arbitro, non trovandosi più nelle condizioni psicofisiche tali da poter proseguire nella direzione della gara, decretava la definitiva sospensione dell’incontro;
– una volta abbandonato l’impianto di gioco, il direttore di gara, visto il persistere della sensazione di dolore, di nausea e di stordimento, veniva accompagnato presso la guardia medica di Serramanna e quindi, su suggerimento di quest’ultima, presso un presidio ospedaliero, dove gli venivano prescritti tre giorni di cura in attesa di ulteriori accertamenti, come attestato dalla certificazione medica allegata al rapporto.
Reputa, a tal fine, questo giudice, che la condotta tenuta dal Gessa sia da qualificare come comportamento violento riprovevole e di assoluta gravità, avente ad oggetto un ufficiale di gara “reo” di aver adottato una non gradita decisione tecnica.
Considerato, inoltre, che della condotta del calciatore Gessa Antonio, decisiva in relazione alla definitiva sospensione dell’incontro, debba essere ritenuta responsabile la Società Andromeda, come disposto dall’art. 4 del C.G.S. P.Q.M.
ai sensi dell’art. 17, comma 1 del C.G.S.,
DELIBERA
-di infliggere alla Società Andromeda la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Società Serramanna Calcio;
-di squalificare il calciatore Gessa Antonio(ANDROMEDA) sino al 4 dicembre 2019.